Banca d’Italia introduce regolamenti più severi per prevenire il riciclaggio

L’antiriciclaggio in Italia poggia su un impianto normativo stratificato, costruito attorno al decreto legislativo 231/2007 e aggiornato periodicamente dalla Banca d’Italia con disposizioni di vigilanza rivolte agli intermediari finanziari. Le modifiche più recenti, confluite nel Provvedimento del 23 luglio 2025 che aggiorna le Disposizioni del 26 marzo 2019, ridisegnano gli obblighi organizzativi interni e ampliano il perimetro dei controlli a strumenti come le cripto-attività.

Cripto-attività e sanzioni finanziarie: il nuovo perimetro dei controlli

La comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 segna un punto di svolta operativo. Per la prima volta in modo esplicito, l’autorità richiama gli intermediari a verificare che i propri sistemi di screening siano in grado di intercettare operazioni sospette legate ai trasferimenti di cripto-attività, non solo ai tradizionali movimenti di fondi.

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Il richiamo si fonda sugli Orientamenti EBA 2024/15, che disciplinano la configurazione e la calibrazione dei controlli automatizzati. L’obiettivo non è generico: gli intermediari devono dimostrare che i filtri interni identificano rapporti e operazioni riconducibili a persone o entità sottoposte a misure restrittive europee e nazionali.

Questa evoluzione separa di fatto il rispetto delle sanzioni finanziarie dal contenitore generale dell’antiriciclaggio. Le procedure di screening della clientela devono ora funzionare come presidio autonomo, con regole proprie di aggiornamento e reportistica distinta.

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Disposizioni antiriciclaggio aggiornate: cosa cambia per gli intermediari

Le Disposizioni del 26 marzo 2019, nella versione consolidata dopo le modifiche del 1° agosto 2023, del 26 novembre 2024, del 27 novembre 2024 e del 23 luglio 2025, definiscono l’architettura organizzativa che ogni intermediario vigilato deve adottare. Il testo si articola in parti distinte: principi generali, assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e controlli interni.

L’approccio è basato sul rischio. Ogni intermediario calibra le proprie procedure in funzione della tipologia di clientela, dei prodotti offerti e delle aree geografiche di operatività. Non esiste un modello unico, ma un insieme di requisiti minimi che l’autorità verifica in sede ispettiva.

Responsabilità degli organi societari

Un aspetto che la vigilanza della Banca d’Italia sottolinea con crescente fermezza riguarda la responsabilità concreta degli esponenti aziendali. Le carenze nei presìdi antiriciclaggio non restano confinate al piano delle procedure interne: possono essere imputate direttamente agli organi di amministrazione e controllo.

Il tema emerge anche nella pubblicazione Pandectae (numeri 108-109, 15 settembre 2026), che raccoglie la giurisprudenza sull’Unione bancaria. La tendenza è chiara: l’attenzione si sposta dalla conformità documentale alla capacità effettiva di prevenzione, con conseguenze personali per chi ricopre ruoli apicali.

Autorità europea antiriciclaggio (AMLA): impatto sul sistema italiano

Il quadro normativo italiano si inserisce in una trasformazione più ampia a livello europeo. Il nuovo pacchetto legislativo AML/CFT dell’Unione europea introduce un regolamento direttamente applicabile, una direttiva da recepire e, soprattutto, l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).

AMLA eserciterà vigilanza diretta su un numero selezionato di intermediari ad alto rischio e coordinerà le autorità nazionali. Per l’Italia, questo significa che la Banca d’Italia opererà come supervisore nazionale all’interno di un meccanismo integrato, con obblighi di cooperazione e scambio informativo rafforzati.

Cosa comporta il regolamento europeo unico

A differenza delle direttive precedenti, il regolamento europeo antiriciclaggio sarà direttamente applicabile senza necessità di recepimento. Questo riduce i margini di interpretazione nazionale e crea un livello di armonizzazione mai raggiunto prima nel settore AML/CFT.

  • Gli intermediari dovranno allineare le procedure interne a un unico set di regole europee, eliminando le divergenze tra prassi nazionali
  • I Technical Standards dell’EBA diventeranno vincolanti su aspetti operativi come la gestione del rischio di terze parti e i criteri di segnalazione delle operazioni sospette
  • Il coordinamento tra UIF nazionale e AMLA introdurrà canali di comunicazione strutturati per lo scambio di informazioni su base transfrontaliera

Rischi emergenti e adeguamento dei presìdi antiriciclaggio

I rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non sono statici. Il mutamento del quadro geopolitico, l’evoluzione tecnologica e la crescente complessità delle catene di pagamento richiedono aggiornamenti continui dei sistemi di monitoraggio.

Sul piano operativo, la Banca d’Italia insiste su alcuni punti specifici:

  • La calibrazione dei sistemi automatizzati di alert deve essere rivista periodicamente, non solo all’avvio
  • Le procedure di adeguata verifica della clientela devono coprire l’intero ciclo di vita del rapporto, non limitarsi alla fase di onboarding
  • I flussi informativi tra funzione antiriciclaggio, organi di controllo e vertice aziendale devono essere tracciabili e tempestivi

L’approccio basato sul rischio non è una semplificazione: impone agli intermediari di documentare le proprie scelte e di giustificarle in sede di ispezione. La mancata calibrazione dei filtri equivale a una carenza organizzativa, non a un semplice difetto tecnico.

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Il sistema antiriciclaggio italiano attraversa una fase di ridefinizione strutturale. L’entrata in funzione di AMLA, il regolamento europeo direttamente applicabile e l’estensione dei controlli alle cripto-attività spostano il baricentro dalla conformità formale alla capacità operativa reale. Per gli intermediari, il margine di adattamento si riduce: le regole diventano più uniformi, i controlli più integrati e le responsabilità più personali.

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