Il decreto legislativo n. 212 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025, recepisce in Italia la direttiva UE 2023/2225, nota come CCD 2. La riforma del credito al consumo riscrive le regole per prestiti personali, finanziamenti finalizzati e strumenti di pagamento dilazionato come il Buy Now Pay Later.
Le modifiche incidono sul Testo Unico Bancario e sul decreto legislativo n. 141 del 2010, ridisegnando obblighi informativi, criteri di valutazione del merito creditizio e perimetro dei prodotti regolamentati.
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BNPL dentro il perimetro regolamentato: cosa comporta per chi compra a rate
Fino all’entrata in vigore della CCD 2, i servizi Buy Now Pay Later operavano in una zona grigia normativa. Molti operatori digitali offrivano dilazioni di pagamento senza essere sottoposti agli stessi vincoli previsti per banche e finanziarie tradizionali.
La riforma cambia questa situazione in modo netto. Il BNPL rientra ora nel perimetro del credito al consumo, con l’obbligo per i fornitori di rispettare le stesse regole di trasparenza e valutazione del merito creditizio applicabili ai prestiti classici.
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Nella pratica, chi acquista un elettrodomestico o un biglietto aereo pagando in tre rate “senza interessi” ha diritto a ricevere le stesse informazioni precontrattuali di chi sottoscrive un prestito personale da una banca. L’operatore deve verificare la capacità di rimborso del consumatore prima di concedere la dilazione.
Un aspetto da monitorare riguarda l’effettiva applicazione di questi obblighi da parte delle piattaforme digitali, spesso basate all’estero. I dati disponibili non permettono ancora di valutare se il recepimento della direttiva abbia già prodotto cambiamenti concreti nelle procedure di vendita online.

Obblighi informativi precontrattuali nella riforma del credito al consumo
La CCD 2 rafforza l’impianto informativo a tutela del consumatore.
I finanziatori devono comunicare in modo chiaro e comparabile:
- Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), comprensivo di tutti i costi accessori, presentato con la stessa modalità di calcolo su ogni prodotto
- L’importo totale dovuto dal consumatore, distinto dal capitale finanziato, con evidenza separata degli interessi e delle spese obbligatorie
- Le condizioni di esercizio del diritto di recesso e le eventuali penali per estinzione anticipata, incluse le soglie massime applicabili
Le informazioni devono essere fornite su supporto durevole e in tempo utile prima della firma del contratto. La formulazione “tempo utile” è una delle aree in cui la direttiva lascia margini interpretativi che il legislatore italiano non ha ancora del tutto chiarito con disposizioni attuative specifiche.
Per i contratti conclusi online, la sfida principale riguarda la leggibilità effettiva di queste informazioni su schermi di piccole dimensioni. La direttiva impone che il formato sia “chiaro e ben leggibile”, ma tradurre questo principio in requisiti tecnici precisi resta compito delle autorità di vigilanza.
Valutazione del merito creditizio: criteri più stringenti e limiti operativi
Una delle modifiche di maggiore impatto riguarda la valutazione del merito creditizio del consumatore. La CCD 2 impone ai finanziatori di basare questa analisi su informazioni sufficienti e aggiornate, attingendo anche alle banche dati disponibili.
Il principio è chiaro: non si concede credito a chi non è ragionevolmente in grado di rimborsarlo. In caso di esito negativo della valutazione, il finanziatore deve rifiutare la richiesta e comunicare il motivo al consumatore.
Questo vincolo si applica anche ai piccoli importi, compresi quelli tipici del BNPL. Un finanziamento da poche centinaia di euro per l’acquisto di un paio di scarpe deve, in linea di principio, passare attraverso lo stesso filtro di un prestito da migliaia di euro.
L’estensione della valutazione ai micro-finanziamenti è il punto più controverso della riforma. I costi operativi per verifiche approfondite su importi minimi rischiano di rendere antieconomico il servizio per gli operatori, con possibili ricadute sull’offerta disponibile. I dati pubblicati finora da Banca d’Italia nelle statistiche “Banche e moneta” non consentono ancora di misurare questo effetto.
Diritto di recesso e estinzione anticipata: cosa cambia dal 2026
Il diritto di ripensamento resta fissato a 14 giorni dalla firma del contratto, durante i quali il consumatore può recedere senza indicare motivazioni. La CCD 2 conferma questo termine, già presente nella normativa precedente, ma aggiunge precisazioni sulle modalità di comunicazione.
L’estinzione anticipata del finanziamento rimane un diritto garantito in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il consumatore che decide di saldare il debito residuo prima della scadenza ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, proporzionale agli interessi e ai costi relativi al periodo non utilizzato.
Un elemento da tenere sotto osservazione riguarda l’effetto della giurisprudenza europea sull’estinzione anticipata, in particolare dopo la sentenza nota come “Lexitor” della Corte di Giustizia UE. Quest’ultima aveva stabilito il diritto alla riduzione di tutti i costi, non solo degli interessi, in caso di rimborso anticipato. La CCD 2 recepisce questo principio in modo esplicito.

Attuazione in Italia: tempi e nodi aperti della riforma
Il decreto legislativo n. 212 del 2025 ha modificato il TUB e il decreto n. 141 del 2010, ma l’implementazione operativa dipende anche dalle disposizioni secondarie che Banca d’Italia e le altre autorità competenti devono ancora emanare.
La direttiva CCD 1, che la nuova disciplina sostituisce, resta applicabile fino al 20 novembre 2026. Questo crea un periodo transitorio in cui coesistono vecchie e nuove regole, generando incertezza per operatori e consumatori.
Tra i nodi aperti:
- Le modalità operative con cui le piattaforme BNPL dovranno adeguarsi ai requisiti di trasparenza e valutazione del merito creditizio
- I criteri tecnici per la leggibilità delle informazioni precontrattuali nei contratti conclusi tramite dispositivi mobili
- Il coordinamento tra le banche dati utilizzate per la valutazione creditizia e la protezione dei dati personali dei consumatori
Banca d’Italia ha pubblicato il 9 settembre 2026 le statistiche “Banche e moneta” aggiornate a luglio 2026, ma i dati disponibili non isolano ancora gli effetti specifici della nuova normativa sul credito al consumo. Resta quindi prematuro trarre conclusioni sull’impatto concreto della riforma sui volumi di finanziamento e sul tasso di rifiuto delle richieste.
La riforma ridisegna un quadro normativo più ampio e più protettivo, almeno sulla carta. Se le tutele previste dalla CCD 2 si tradurranno in un cambiamento reale per chi chiede un prestito o paga a rate dipenderà dalla capacità delle autorità italiane di completare l’apparato attuativo entro la scadenza del periodo transitorio.